Sentenza della Cassazione in materia di accertamento d'imposta
Pubblicato il: 11/8/2022
Euroil S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giancarlo Muraca.
L’Agenzia delle Entrate, ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Euroil s.p.a., e di De Carolis Giulio, in proprio e quale rappresentante legale della prima, che resistono con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto l’appello da questi ultimi proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Latina che, invece, aveva rigettato i ricorsi avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, era stato recuperato a tassazione, ai fini Ires, Irap ed Iva un maggior reddito a seguito della contestazione di tre note di credito per operazioni ritenute inattendibili.
L’Ufficio escludeva in capo alla società – esercente l’attività di commercio all’ingrosso di olio e grassi di origine animale e vegetale – la deducibilità dell’importo di euro 238.518,00 portato da tre note di credito. Queste ultime, emesse il 13 settembre 2006, erano state motivate dalla contribuente quale restitution commodity di cui alle cessioni di olio di oliva extravergine in favore di una società statunitense che aveva mosso contestazioni sulla qualità della merce.
L’Amministrazione riteneva che la perdita non risultasse da elementi certi e precisi e non fosse oggettivamente determinabile né definitiva, e che di conseguenza, non sussistessero i presupposti per stralciare i crediti ritenuti inesigibili ex artt. 101, comma 5, 106, comma 2, 109 d.P.R. 1986, n. 917.
Rilevava in proposito che la contribuente non aveva provato di aver percorso tutte le strade per il recupero del credito, nonostante il valore nominale del medesimo e l’esito positivo delle analisi di qualità eseguite, venendo meno il presupposto dell’inerenza del costo; che, inoltre, le giustificazioni rese dalla società – la quale aveva affermato che le partite di olio erano rimaste in giacenza presso l’importatore americano ed erano state successivamente vendute ad altri clienti – non avevano trovato riscontro nell’inventario di magazzino, che era risultato del tutto inattendibile, né nelle fatture esibite a dimostrazione della successiva vendita a terzi che non consentivano la tracciabilità dei lotti.
La C.t.p., previa riunione, rigettava ricorsi della società e di Giulio De Carolis ritenendo che, a fronte dell’inverosimiglianza dell’operazione, non fossero state fornite giustificazioni esaustive. La C.t.r. accoglieva l’appello concludendo per l’attendibilità dell’operazione in ragione di quanto dichiarato dalla contribuente.
La Cassazione rigetta il ricorso.