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Accolto il ricorso di Gio.Co. S.r.l.


Pubblicato il: 11/9/2022

La Società Gio.Co. S.r.l. è affiancata dall'avvocato Prof. Giuseppe Melis.

L'Agenzia delle Entrate emise nei confronti della GIO.CO. s.r.l. avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale accertò le maggiori imposte Ires, Irap ed Iva, in ragione di tre rilievi.

Il primo, relativo al difetto di inerenza di spese, considerate incongrue, sotto il profilo temporale, con lo stato di avanzamento del cantiere corrispondente alla data del loro sostenimento, quindi verosimilmente sostenute altrove. Il secondo, relativo all'indeducibilità di spese per operazioni inesistenti derivanti dalle fatture emesse dalla Art Service s.r.l., considerata una mera cartiera. Il terzo, relativo ad una fattura, rivenuta nel corso della pregressa attività di polizia giudiziaria presso la stessa Art Service s.r.l., considerata emessa dalla GIO.CO. s.r.l., dalla quale sarebbe derivato l'omesso versamento della corrispondente Iva.

In conseguenza dell’accertamento nei confronti della società, l’Agenzia emise l'ulteriore avviso di accertamento nei confronti del socio Giorgio Cosentino, detentore della partecipazione qualificata al 95% della GIO.CO. s.r.l., cui imputò ai fini dell’Irpef, per il periodo di imposta 2007, in considerazione della ristretta base sociale della società, il reddito occulto di capitale percepito, quale socio, in proporzione al maggior reddito societario accertato.

Infine, l’Ufficio emise, nei confronti della stessa s.r.l., l’avviso di accertamento, relativo al medesimo periodo di imposta 2007, con il quale, in considerazione della ristretta base sociale, contestò alla società la mancata effettuazione ed il mancato versamento della ritenuta a titolo di imposta sul reddito di capitale occulto corrisposto all'altro socio, detentore di partecipazione non qualificata nella misura del 5%, in proporzione al maggior reddito societario accertato.

Avverso tutti tali atti impositivi, la società e Giorgio Cosentino in proprio proposero distinti ricorsi.

L'adita Commissione tributaria provinciale di Bari, riuniti i ricorsi, li accolse parzialmente, relativamente: alla ripresa dei costi ritenuti inesistenti, che ritenne infondata ai soli fini Ires ed Irap.

Avverso tale sentenza, GIO.CO. s.r.l. e Giorgio Costantino hanno proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato integralmente con la sentenza di cui all’epigrafe. Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione.

La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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