Sentenza in materia di accertamento IRES, IRAP e IVA
Pubblicato il: 11/15/2022
Teamsystem S.p.A. è affiancata dall'avvocato Ennio Luponio.
Teamsystem s.p.a. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro l’avviso di accertamento notificatole l’8 gennaio 2008, con il quale venivano ripresi a fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2004 maggiori redditi non dichiarati.
La pretesa erariale traeva fondamento dal rilievo dell’indebita svalutazione, da parte della contribuente, della sua partecipazione nella società Teamsystem Bologna s.r.l.
Di tale ultima società, l’Amministrazione disconosceva infatti il patrimonio negativo indicato, del quale procedeva alla riqualificazione mediante “omogeneizzazione” tra il patrimonio netto iniziale, risalente all’acquisto della quota di partecipazione e quello finale alla chiusura del bilancio di riferimento, sulla base di quanto previsto dagli artt. 61 e 66 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (con particolare riferimento alla disciplina di azioni e titoli non negoziati in mercati regolamentati).
Alla società contribuente venivano inoltre contestate l’indebita deduzione di spese e costi di pubblicità, questi ultimi contabilizzati in luogo di spese di rappresentanza. La Commissione adìta, nel contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, respinse il ricorso.
Anche il successivo appello, interposto dalla società contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, venne disatteso.
I giudici del gravame ritennero che non sussistessero elementi probatori atti a delegittimare l’operato dell’Ufficio, osservando in particolare, quanto al procedimento di “omogeneizzazione”, che andasse condivisa la statuizione di primo grado perché quanto esercitato dal contribuente è in contrasto con la normativa di cui agli artt. 59, 61 e 66 del TUIR e, con riguardo ai costi indebitamente dedotti, che tali oneri vanno invece intesi come spese di rappresentanza.
Avverso tale decisione Teamsystem s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione.
La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e dodicesimo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche anche per le spese.