Rigettato il ricorso di Immobiliare Francesca s.r.l.
Pubblicato il: 11/22/2022
Nel contenzioso, Immobiliare Francesca è affiancata dagli avvocati Giuseppe Ferrara e Fabio Franco. Il Comune di Massa e Cozzile è difeso dall'avvocato Franco Arizzi.
Immobiliare Francesca s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto l’i.c.i. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 relativamente ad un immobile ubicato nel comune di Massa e Cozzile, via Maggio n. 95 e 99, acquistato nel 2005, avvisi di accertamento con cui il Comune di Massa e Cozzile, disconoscendo la riduzione del 50%, applicata dalla contribuente per l’inagibilità dell’immobile ai sensi dell’art.8 del d.lgs. n. 504 del 1992, richiedeva il maggior importo.
La Commissione provinciale respingeva il ricorso, con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.
Il Comune si è costituito con controricorso, sostenendo l’infondatezza del ricorso e reiterando la questione di legittimità costituzionale già proposta in sede di merito in ordine all’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.
Fissata all'udienza pubblica del 15 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.