L'INPS vince in Cassazione
Pubblicato il: 11/19/2022
Durmic Ferid è stato assistito dall'avvocato Rosa Maffei, mentre l'INPS dagli avvocati Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden e Luigi Caliulo.
La Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che aveva negato a Durmic Ferid, cittadino Bosniaco residente in Italia, il diritto all'integrazione al minimo in misura piena, anziché solo pro rata, della pensione di vecchiaia erogata in regime di pro rata dall'Inps e dall'ente previdenziale bosniaco.
Riteneva la Corte che, ai sensi dell'art.21 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14 novembre 1957, ratificata in Italia con I. n. 885/60, l'Inps dovesse erogare non l'intera integrazione al minimo, ma la sola quota proporzionata al periodo assicurativo compiutosi in Italia.
Contro la sentenza, Durmic Ferid ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L'Inps resiste con controricorso.
Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.21 della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, ratificata dall'Italia con I. n.885/60.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.