Pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblicato il: 3/22/2023
La Città metropolitana di Napoli è affiancata dagli avvocati Giuseppe Cristiano e Benvenuto Fabrizio Capaldi; Fibe S.p.A. è assistita dall'avvocato Ennio Magrì.
Oggetto della controversia sono le ragioni eventualmente spettanti ai ricorrenti in dipendenza dall’occupazione e successiva irreversibile trasformazione ad uso pubblico senza regolare procedura di esproprio di alcuni terreni di loro proprietà situati in Comune di Orta di Atella, e in particolare della legittimazione passiva a pagare eventuali risarcimenti, ovvero ad adottare il provvedimento di cui all’art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327.
Con ordinanza 7 dicembre 2001 n.27, il Commissario straordinario di cui si dirà ha approvato il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti, ovvero l’impianto di Caivano per la produzione di CDR; per realizzare tale impianto sono stati emessi i provvedimenti di esproprio di cui trattasi.
I suddetti proprietari interessati dall’occupazione, non avendo ottenuto, in buona sostanza, alcuna somma per quanto subito, hanno quindi convenuto in giudizio avanti il T.a.r. Campania Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per essa l’Unità tecnica amministrativa e Fibe S.p.A.
Nel procedimento 6600/2011 citato, il T.a.r. Campania Napoli sez. V, con ordinanza 28 aprile 2017 n.2274, ha dapprima disposto l’integrazione del contraddittorio, successivamente, con sentenza 1 febbraio 2018 n.715, ha dichiarato la propria incompetenza, in favore della competenza funzionale del T.a.r. Lazio, sede di Roma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale così provvede: dà atto dell’avvenuta riunione dei ricorsi; nel ricorso n.10060/2021, respinge l’appello principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accoglie l’appello incidentale della Città metropolitana di Napoli; nel ricorso n.10318/2021, accoglie l’appello principale della Città metropolitana di Napoli, respinge l’appello incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità tecnica amministrativa, alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, a favore dei ricorrenti appellati. Compensa per intero fra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.