Accolto il ricorso del Comune di Bordighera
Pubblicato il: 3/22/2023
Nel contenzioso, il Comune di Bordighera è affiancato dagli avvocati Andrea Manzi e Pietro Piciocchi. Vodafone è assistita dall'avvocato Nicola Lais.
Il Comune di Bordighera ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Ligura n. 00906/2015.
Con provvedimento del 14.11.2014 (p.e. n. 6989) il Comune di Bordighera ha rigettato la domanda di autorizzazione presentata dalla società Vodafone Omnitel (oggi Vodafone Italia s.p.a.), diretta ad ottenere l’autorizzazione ex D. Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una nuova stazione radio base.
A sostegno del proprio diniego l’Amministrazione: ha richiamato gli artt. 7 e 9 del Piano Comunale di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, in forza dei quali, “nelle zone in ambito urbano possono essere realizzati esclusivamente impianti di potenza, in singola antenna, non superiore a 20 watt, di cui all’art. 87, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 259/2003” (art. 7); ha rilevato che il nuovo impianto progettato dall’istante superava i 20 watt e, dunque, si poneva in contrasto con gli artt. 7 e 9 del predetto piano comunale, senza potere godere della deroga di cui all’art. 16 del piano, riferita ad impianti di potenza massima, in singola antenna, non superiore a 20 watt; ha rappresentato che la pratica risultava carente del nulla osta ARPAL.
La società Vodafone, ricorrendo dinnanzi al Tar Liguria, ha impugnato il provvedimento di diniego e il presupposto piano comunale di organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, deducendone l’illegittimità con l’articolazione di plurime censure.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.