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Accolto il reclamo del Genoa FC


Pubblicato il: 3/23/2023

Nel procedimento, la società Genoa Cricket FC è affiancata dall'avvocato Mattia Grassani.

Oggetto del contenzioso, il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo decideva di infliggere alla società Genoa Cricket FC spa la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per avere suoi sostenitori, al 33’ del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l’arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciato all’indirizzo del portiere della squadra avversaria due accendini e due bicchieri pieni di liquido, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Avverso tale decisione proponeva tempestivo reclamo la prefata società, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi. In particolare, la reclamante, partendo dalla premessa compiuta in apertura dei dispositivi da parte del Giudice di prime cure, censura una presunta contraddittorietà della decisione.

Nella premessa, infatti, si fa riferimento a fatti relativi ad introduzioni ed utilizzazioni di materiale pirotecnico verificatisi in occasione di più partite disputatesi nella quarta giornata di ritorno e si stabilisce di applicare le tre attenuanti previste nell’art. 29, comma 1, lettere a), b) e d), CGS per il caso in cui tale materiale pirotecnico sia stato utilizzato nel proprio settore.

La contestuale ricorrenza di tre attenuanti equivale ad esimente per la società, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, CGS in apertura.

Secondo la reclamante sarebbe, quindi, omissivo e non coerente rispetto alla premessa prevedere una sanzione di ammenda, smentendo quanto affermato in premessa e considerando non più le tre circostanze, ma una sola attenuante e cioè quella di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 29.

La Corte accoglie in parte il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda da € 10.000,00 (diecimila/00) ad € 8.000,00 (ottomila/00).

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