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Respinto il ricorso del Petrarca Calcio a Cinque, verificata l'irregolarità del tesseramento


Pubblicato il: 3/17/2023

La società Petrarca Calcio a Cinque è affiancata dall'avvocato Michele Cozzone; la società SSD L84 s.r.l. è affiancata dall'avvocato Jennyfer Bevilacqua.

Con reclamo, la società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 667 del 16.02.2023 con la quale quest’ultimo, respingendo il ricorso di essa società, ha omologato il risultato di 2 a 0 conseguito sul campo al termine dell’incontro L84 – Petrarca Calcio a Cinque valevole per il Campionato nazionale di Serie A Calcio a Cinque.

La vicenda è del tutto analoga a quella recentemente decisa dalla Corte, essendo medesime le società coinvolte, medesima la dedotta causa di non omologazione del risultato e di richiesta di vittoria a tavolino (la irregolarità del tesseramento del calciatore Defreitas) e differendo soltanto la gara implicata nella vicenda (in quel caso la gara L84/Petrarca del 30.11.2022 valevole per la Coppa della Divisione Nazionale Calcio a 5terminata col risultato sul campo di 8-3).

Nel caso in esame, invece, la società Petrarca ricorreva al Giudice Sportivo chiedendo che, in relazione alla gara L84 – Petrarca disputatasi il 26.11.2022 e valevole per il Campionato di Serie A Calcio a Cinque, fosse comminata alla società L84 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per la medesima ragione di avere essa schierato un numero di calciatori “formati” (sei) inferiore al minimo di sette previsto dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2022/2023: ciò in quanto il calciatore Defreitas Siqueira Lucas, ancorché risultante come “formato” sul tabulato della società, versava in situazione di tesseramento irregolare, come accertato all’esito dei procedimenti disciplinari ai quali erano stati rispettivamente sottoposti il calciatore e la società.

La Corte Sportiva respinge il reclamo in esame. Condanna la società reclamante, ai sensi dell’art. 55, CGS, al pagamento delle spese in favore della controparte che liquida in € 1.000,00 (mille/00).