Accolto il reclamo della ASD Lazio C5 Global
Pubblicato il: 3/20/2023
Nel contenzioso, l’Avv. Michele Cozzone assiste la società A.S.D. Lazio C5 Global e l’Avv. Jennyfer Bevilacqua affianca la C.F. Pelletterie Calcio A 5 A.S.D.
La società A.S.D. Lazio C5 Global ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 622 del 9.02.2023) con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie A di Calcio a 5 femminile Lazio C5 Global/Pelletterie Calcio a 5 del 21 gennaio 2023 volto alla inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della Pelletterie Calcio a 5 per aver schierato in campo irregolarmente la calciatrice Bianchi Noemi, di età inferiore a 16 anni e sprovvista, il giorno della disputa dell’incontro, dell’indispensabile autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F.
Respingendo detto ricorso, il Giudice Sportivo ha omologato il risultato di gioco di 1 a 6 maturato fra le squadre all’esito della gara.
La reclamante eccepisce l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo nel trascurare che la Bianchi era priva dell’autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. necessaria per poter partecipare a gare della Divisione Calcio Femminile non rientranti nel settore giovanile, considerato in specie che il Comitato Regionale Toscana aveva rilasciato la detta autorizzazione in favore della calciatrice con effetto sino alla data di scadenza del 22 settembre 2022, già decorsa al tempo della gara senza che fosse stata rilasciata frattanto altra (indispensabile) autorizzazione.
In tale prospettiva, il Giudice Sportivo sarebbe incorso in errore nel ritenere che l’autorizzazione rilasciata abbia efficacia sine die e segnatamente sino al compimento del sedicesimo anno di età dell’atleta infrasedicenne: a voler così ragionare non avrebbe infatti senso la previsione d’una specifica data di scadenza (diversa dal sedicesimo compleanno) apposta all’autorizzazione, né, tanto meno, è ammessa una rinnovazione implicita di siffatta autorizzazione.
La Corte accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga la sanzione della perdita della gara per 0-6 alla società C.F. Pelletterie Calcio A 5 A.S.D.