Il Consiglio di Stato si pronuncia sull'appello dell'AGCM
Pubblicato il: 3/23/2023
Nel contenzioso, il Comune di Castiglione della Pescaia è affiancata dall'avvocato Daniele Falagiani; Marina di Punta Ala S.p.A. è assistita dall'avvocato Elisa Burlamacchi.
Con ricorso ex art. 21-bis della L. n. 287 del 1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha impugnato avanti il TAR per la Toscana la deliberazione del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, n. 5 del 21 gennaio 2021, recante “Concessione per ampliamento Porto di Punta Ala e rideterminazione durata concessione demaniale marittima in ragione dell’entità degli investimenti e delle opere realizzate”, con la quale si è stabilito di individuare la società Marina di Punta Ala quale soggetto attuatore del progetto di ampliamento del Porto Turistico di Punta Ala e, a tal fine, di prorogare la durata della concessione demaniale marittima per ulteriori quarantacinque anni a decorrere dal 16 giugno 2033, oltre che di ampliare l’area demaniale oggetto di concessione.
La delibera comunale impugnata trova origine nella necessità di dare attuazione al Piano Regolatore Portuale nella parte in cui prevede l’ampliamento e la riqualificazione del porto turistico di Punta Ala, e sul fatto che la Marina di Punta Ala s.p.a. doveva essere individuata come soggetto attuatore, dal momento che solo tale società aveva manifestato la propria disponibilità ad attuare gli interventi previsti nel Piano.
Successivamente all’adozione della delibera del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, n. 5 del 21 gennaio 2021, un’associazione di consumatori ha segnalato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il disposto ampliamento della concessione per il Porto turistico di Punta Ala a favore della società Marina di Punta Ala s.p.a., per un periodo di tempo di 45 anni, ritenendo che tale decisione fosse lesiva della libera concorrenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie solo in parte l’appello e, respingendo i motivi di primo grado riproposti, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado; dichiara per l’effetto improcedibile l’appello incidentale.