Accolto l'appello di Quaker Italia s.r.l.
Pubblicato il: 11/25/2022
Nel contenzioso, Quaker Italia s.r.l. è affiancata dagli avvocati Gianfranco Di Garbo, Giuliana Polacco, Francesco Florenzano e Guido Brocchieri.
Quaker Italia Srl è un'impresa controllata residente, attiva nel settore chimico, ed è distributore non esclusivo dei prodotti Quaker sul territorio italiano. L'attività principale consiste nella commercializzazione di fluidi per lavorazioni industriali, che acquista esclusivamente da altre società del gruppo Quaker. Svolge anche una minore attività produttiva.
A seguito della somministrazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di un questionario informativo finalizzato a verificare la regolarità fiscale delle operazioni commerciali infragruppo effettuate, Quaker Italia Srl produceva la documentazione richiesta.
L'Agenzia delle Entrate riteneva che la documentazione prodotta dalla società risultasse contraddittoria ed incompleta, per cui provvedeva a ricalcolare il reddito con metodo (parzialmente) diverso, e notificava alla società, il 21.12.2012, l'avviso di accertamento n. T9303TB01489/2012, mediante il quale recuperava a tassazione, ai fini Ires ed Irap, costi ritenuti non deducibili relativi a transazioni infragruppo (transfer prícing), nella misura di Euro 1.180.447,00, con riferimento all'anno 2007.
La società impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, proponendo plurime censure, e contestando pure l'indebita applicazione di sanzioni.
La CTP riteneva che i prezzi di trasferimento infragruppo dichiarati effettivamente non fossero congrui a rimunerare adeguatamente la società ricorrente italiana, e pertanto confermava legittimità ed efficacia dell'accertamento tributario. Riteneva tuttavia non dovessero essere applicate sanzioni, e le annullava, perché la società aveva comunque offerto una leale collaborazione, e fornito la documentazione idonea a riscontrare le proprie affermazioni e valutazioni.
Avverso la pronuncia adottata dalla CTR di Milano ha proposto ricorso per cassazione Quaker Italia Srl, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate.
La Cassazione accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto dalla Quaker Italia Sri, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.