La Cassazione si pronuncia sul ricorso avanzato da Servim S.r.l.
Pubblicato il: 3/18/2023
Nel contenzioso, Servim S.r.l. è affiancata dal Prof. Avv. Alberto Gommellini.
La società contribuente Servim s.r.l., a seguito della cessione della quota di partecipazione della società Progetto Tre s.n.c., veniva attinta da un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio ai sensi dell’art. 87, primo comma, TUIR per il recupero a tassazione ai fini IRES della plusvalenza di euro 2.216.000,00, derivante dalla suddetta partecipazione e portata in diminuzione del reddito complessivo, per supposta carenza del requisito della commercialità ex art. 55 TUIR.
Parimenti l’Ufficio contestava l’assenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 96 TUIR ai fini dell’integrale deduzione degli interessi passivi sugli immobili locati, con conseguente recupero a tassazione di euro 344.173,43.
Esperito infruttuosamente il procedimento di adesione, la società adiva il giudice di prossimità che aderiva tanto alle tesi dell’Ufficio ritenendo insussistente il requisito della commercialità sulla base della documentazione prodotta dall’Agenzia e cui rimandava, quanto a quella della contribuente ritenendo affetta da oggettiva incertezza la normativa applicata, così disponendo la non irrogabilità delle sanzioni.
Appellava la società contribuente cui resisteva l’Amministrazione finanziaria che promuoveva appello incidentale per la parte di sua soccombenza.
La CTR rigettava ambedue gli appelli, confermando la decisione di primo grado. Peraltro si pronunciava anche sul secondo motivo dell’originario ricorso, e ignorato dalla CTP, svolto in ordine alla deducibilità degli interessi: censura che parimenti rigettava non potendo la contribuente definirsi immobiliare di gestione, essendo tale categoria riservata ai soggetti economici che gestiscono il patrimonio mediante attività locatizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.