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Inammissibile il ricorso per revocazione avanzato da MPS


Pubblicato il: 3/24/2023

Nel contenzioso, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è affiancata dagli avvocati Pasquale Russo, Francesco Padovani e Fabio Coli.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha avanzato ricorso per la revocazione dell'ordinanza n. 28971/2021 della Corte di Cassazione.

Con sentenza della C.T.P. di Roma depositata in data 19 novembre 2007 venne riconosciuta alla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura, la spettanza di numerosi crediti, e tra gli altri un credito in linea capitale di euro 73.930.134,95, sul quale detta sentenza riconobbe gli interessi “come per legge”.

In seguito ad appello, la C.T.R. del Lazio accolse in parte le doglianze della BAV, riconoscendo la spettanza di ulteriori crediti con i relativi interessi, oltre che gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., negando tuttavia il danno da svalutazione monetaria.

La sentenza d’appello non venne impugnata, passando dunque in giudicato. La Banca Monte dei Paschi di Siena, quale incorporante della BAV, si attivò per recuperare i crediti riconosciuti dalle sentenze di primo e di secondo grado citate. Essa ottenne il rimborso di tutte le somme riconosciute dalla sentenza d’appello, mentre quelle riconosciute dalla sentenza della C.T.P. di Roma vennero rimborsate solo in parte.

MPS, allora, instaurò un giudizio di ottemperanza dinanzi alla C.T.P. di Roma chiedendo il pagamento della quota ancora mancante degli interessi “dovuti come per legge”. Nel corso del giudizio di ottemperanza, fino al deposito della sentenza della C.T.P., l’Agenzia delle Entrate provvide a rimborsare ulteriori somme, per l’ammontare di euro 5.565.403,06. La sentenza della C.T.P. ordinò il pagamento dell’importo di euro 7.636.825,50 “a titolo di interessi di legge” maturati alla data dell’atto di messa in mora sulle somme riconosciute dalla sentenza ottemperanda.

Tuttavia, nel corpo della motivazione vi era un passaggio nel quale la C.T.P. escluse la spettanza degli interessi ultradecennali. Su questa discrasia si fondò il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, che fu accolto dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 28971/2021 che ha cassato con rinvio la sentenza emessa in sede di ottemperanza, avendo ritenuto che nella somma di cui all’ordine di pagamento, indicata nel dispositivo, fossero stati computati gli interessi ultradecennali esclusi in sede di motivazione.

Avverso l’ordinanza MPS ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo che la S.C. sarebbe incorsa in un duplice errore revocatorio di fatto, non avendo considerato che la stessa Agenzia delle Entrate nelle more del giudizio di ottemperanza aveva provveduto a corrispondere alla banca la somma di euro 5.565.527,05, né tantomeno avendo considerato la richiesta della stessa Agenzia di dichiarare cessata la materia del contendere fino a concorrenza della stessa somma.

Alla luce di ciò, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna MPS al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro ventimila per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.