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Rigettato il ricorso di Ferranti Immobiliare s.r.l.


Pubblicato il: 11/25/2022

Nel contenzioso, Ferranti Immobiliare s.r.l. è affiancata dall'avvocato Luigi Maria Antonio Avarello.

La società Ferranti Immobiliare ha agito in giudizio nei confronti dell'Agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.), per ottenere l’annullamento della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria su immobile di proprietà, a garanzia di una pluralità di crediti iscritti a ruolo nonché delle prodromiche cartelle di pagamento.

L’adita CTP di Roma respingeva il ricorso con decisione confermata dalla CTR del Lazio, con la sentenza n. 3587/22/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17/6/2015, che dopo aver rilevato la inammissibilità, per novità, di alcune censure proposte dalla contribuente, escludeva la dedotta irritualità della notifica delle cartelle di pagamento e dell’avviso preventivo di cui all’art. 50, d.p.r. n. 602 del 1973, e la denunciata illegittima liquidazione delle spese processuali.

Avverso detta sentenza, ricorre la soccombente contribuente, con cinque motivi, cui resiste l’Agente della riscossione con controricorso.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli atri accessori di legge. Condanna Ferranti Immobiliare s.r.l., ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento, in favore di Equitalia Sud s.p.a., della somma di euro 5.800.

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