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Respinti gli appelli di Dussmann Service in materia di appalto


Pubblicato il: 3/28/2023

Nel procedimento, Dussmann Service S.r.l. è assistita dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza. Operosa S.p.A. è difesa dall'avvocato Silvia Marzot; Formula Servizi Soc. Coop è affiancata dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti; Bsf S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Umberto Ilardo.

La società Dussmann Service S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma delle sentenze del TAR Lazio n. 07328, 07326, 07325 e 07324 del 2022.

Con il ricorso di primo grado Dussmann Service S.r.l. ha impugnato il provvedimento del 28 dicembre 2021 con cui il direttore della direzione centrale logistica e approvvigionamenti dell’Agenzia delle entrate ha disposto l’aggiudicazione in favore della società cooperativa Formula Servizi del Lotto n. 6 dell’appalto specifico indetto dall’Agenzia delle entrate per “l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale per le sedi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione”, gara a cui Dussmann ha partecipato classificandosi tuttavia in posizione non utile.

Ha impugnato inoltre la determina a contrarre adottata con delibera prot n. 7523 del 7 giugno 2019 e gli altri atti di indizione della gara, nonchè la comunicazione di AdE del 2 dicembre 2020, con cui la stessa aveva dichiarato di voler proseguire le gare autonome; nonché in forza dei motivi aggiunti.

Ha, altresì, richiesto l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’Agenzia delle entrate di aderire alla convenzione stipulata dalla ricorrente con Consip S.p.a., relativa al lotto n. 6, con conseguente condanna della stessa Agenzia delle entrate a disporre il subentro della ricorrente nel servizio, eventualmente previa declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto, ove medio tempore stipulato.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato irricevibile i ricorsi con sentenze n. 7324, 7325, 7326 e 7328 del 2022, appellate da Dussmann Service S.r.l. per il seguente motivo di diritto: error in iudicando in relazione alla tardività del ricorso.

L’appellante ha, altresì, riproposto in appello i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal Tar.

Il Collegio ha valutato come, sul piano della comparazione dei costi, ADE ha ipotizzato un risparmio di circa 1 milione 860 mila euro rispetto alla convenzione Consip, senza che sul punto la difesa di parte appellante abbia evidenziato profili di inattendibilità delle operazioni effettuate da ADE per manifesta illogicità dei criteri utilizzati o per palesi erroneità delle relative stime di calcolo, avendo effettuato, in proposito, solo generiche affermazioni, od essendosi limitata a sovrapporre il proprio giudizio rispetto a quello, connotato da discrezionalità tecnica, espresso dalla commissione di gara.

Alla luce di tali considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di irricevibilità del ricorso di primo grado.