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Respinto il ricorso di GCM S.r.l.


Pubblicato il: 11/28/2022

Nel contenzioso, G.C.M. s.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Contrino e Alessandro Turchi.

La CTR dell’Emilia-Romagna confermava la decisione della CTP che aveva parzialmente accolto l’impugnazione proposta dalla GCM srl, allora in bonis, avverso avviso di accertamento per tassazione di un plusvalore derivante da compravendita e da locazione finanziaria, conclusa con la controllata Fin.or srl.

Il giudice d’appello qualificava l’operazione come lease back, atteso che il contribuente non poteva essere qualificato come diretto acquirente, e concludeva nel senso che il plusvalore non potesse essere qualificato come ricavo soggetto a tassazione separata. La CTR concludeva anche nel senso che le quote di ammortamento fossero deducibili.

La contribuente proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza d’appello, affidandolo a sei motivi. L’Agenzia si costituiva a mezzo di controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale affidato a sua volta a due motivi.

La Corte respingeva il ricorso principale ed accoglieva quello incidentale, rinviando alla CTR in diversa composizione. Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis, cod. proc. civ., affidato a due motivi. L’Agenzia resiste con controricorso.

La Cassazione respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 18.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.