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Ricorso in revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione


Pubblicato il: 11/30/2022

Kemon S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Silla e Flavia Silla.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte ha rigettato il ricorso proposto da Kemon S.p.A., società operante nel settore della produzione di profumi e cosmetici, avverso la sentenza della CTR dell’Umbria n. 138/03/12, depositata in data 10 luglio 2012, la quale aveva accolto l’appello proposto dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Perugia e confermato la legittimità di tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005.

Gli avvisi avevano disconosciuto costi per utilizzo di fatture emesse da due società di diritto britannico e irlandese, aventi ad oggetto sponsorizzazioni di manifestazioni motociclistiche; le fatture erano state ritenute dall’Ufficio inesistenti quanto all’effettivo importo indicato, sul presupposto che il corrispettivo versato era stato accertato come parzialmente ristornato agli emittenti e che gli emittenti fossero società prive di organizzazione.

La CTR dell’Umbria, come risulta dalla sentenza impugnata, aveva ritenuto sussistente la prova della consapevolezza, da parte della società contribuente, della frode fiscale perpetrata dalle società emittenti, ricavata da una serie di elementi indiziari, quali la parziale restituzione dei corrispettivi ricevuti dalle emittenti, l’assenza di organizzazione delle emittenti e la non congruità dei corrispettivi.

Con ordinanza impugnata, la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto volto a contrastare l’accertamento in fatto della sovrafatturazione compiuto dal giudice di appello, stante il ristorno di parte del corrispettivo, dichiarando inammissibili anche il secondo e il quarto motivo.

Propone ricorso per revocazione la società contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria. Resiste con controricorso l’Ufficio.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.