Ricorso dell'Agenzia delle Entrate in materia di tributi IRES e IVA
Pubblicato il: 12/20/2022
Nel contenzioso, Carpatair S.A. è affiancata dall'avvocato Manfredi Bettoni.
La società contribuente Carpatair S.A., con sede in Timișoara (Romania) ed esercente l’attività di trasporto aereo di linea di passeggeri, ha impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2007, 2012 e 2013, con i quali venivano recuperate sia maggiori IRES e IRAP, sia maggiore IVA. Gli avvisi traevano origine da un PVC, con il quale si accertava come la società contribuente avesse effettuato voli domestici e internazionali in base a contratti di wet lease di aeromobile stipulati con diverse compagnie aeree, nonché avesse conseguito, in minor misura, ricavi derivanti dalla stipula di contratti di marketing con le società di gestione di alcuni impianti aeroportuali.
Gli avvisi erano stati redatti con metodologia induttiva, stanti l’omessa istituzione in Italia delle scritture contabili e l’omessa dichiarazione dei redditi da parte della contribuente nei periodi di imposta accertati. L’IVA veniva recuperata in relazione alle operazioni attive sottostanti le prestazioni rese ai vari committenti, quali autonome prestazioni di servizio rese dall’entità italiana della Carpatair S.A. aeroportuali.
La società contribuente ha dedotto, per quanto qui rileva, l’insussistenza di una stabile organizzazione in Italia e la conseguente assenza di soggettività ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, nonché l’insussistenza degli obblighi dichiarativi. La CTP di Roma ha accolto i ricorsi sul presupposto dell’insussistenza della stabile organizzazione in Italia della società contribuente.
La CTR del Lazio, con sentenza in data 9 gennaio 2020, ha rigettato gli appelli riuniti dell’Ufficio. Il giudice di appello ha preliminarmente circoscritto il tema di indagine alla sola attività di trasporto aereo svolta dalla società contribuente nel territorio dello Stato. Ha, sul punto, osservato il giudice di appello che i redditi derivanti da traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva a termini dell’art. 8 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni; di conseguenza, la CTR ha ritenuto che l’art. 38, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 – che impone al vettore aereo non residente la tenuta delle scritture contabili, gli obblighi di sostituto di imposta e l’applicazione dell’IRAP – può astrattamente consentire la tassazione in Italia dei soli redditi relativi alle «tratte nazionali» di vettori esteri che abbiano in Italia una base aerea.
Nel merito, il giudice di appello ha escluso in concreto che la società contribuente avesse una base aerea in Italia, atteso che la stessa si era limitata a stipulare quale lessor contratti di wet lease di aeromobili, in base ai quali il lessee dei singoli contratti resterebbe il solo vettore contrattuale, circostanza che esclude ad avviso del giudice di appello che il lessor necessiti di stabile organizzazione sul territorio dello Stato.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.