Rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 12/20/2022
Nel contenzioso, Mobility Village S.p.A. è affiancato dall'avvocato Prof. Enrico Marello.
La società contribuente Easydrive S.r.l. (incorporata di Mobility Village) ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con cui veniva recuperata IVA relativa a contratti di assicurazione, stipulati dalla società contribuente in correlazione a prestazioni di consulenza tecnico-commerciale.
L’atto impositivo faceva seguito a una istanza di interpello della contribuente (già denominata DEEA S.r.l.), con la quale la società contribuente, la quale offriva servizi di consulenza tecnico-commerciale a concessionari operanti nel commercio delle auto nuove e usate, chiedeva quale fosse il regime IVA da adottare per i premi delle polizze assicurative offerte ai propri clienti e relative alla garanzia spettante agli acquirenti dei veicoli in caso di soccorso stradale.
In particolare, l’Ufficio ha disconosciuto il regime di esenzione applicato dalla società contribuente ai premi assicurativi relativi alle polizze stipulate a termini dell’art. 10, primo comma, n. 2) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ritenendole connesse alla prestazione principale di consulenza, qualificata come appalto di servizi ex art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione del principio di accessorietà della prestazione a termini dell’art. 12, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972.
La società contribuente ha invocato, per quanto qui rileva, l’applicazione del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 2) d.P.R. n. 633/1972. La CTP di Torino ha accolto il ricorso.
La CTR del Piemonte, con sentenza in data 20 gennaio 2016, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha valorizzato, in proposito, la facoltatività della prestazione assicurativa, priva di percezione di corrispettivo, prestazione alla quale la società contribuente sarebbe rimasta estranea, non avendo percepito alcun corrispettivo; tale circostanza che escluderebbe, ad avviso del giudice di appello, l’esistenza di un pacchetto di prestazioni inscindibili riconducibile all’appalto di servizi.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società incorporante della società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria. La causa è stata rinviata per essere trattata in pubblica udienza, in relazione alla quale è stata depositata dalla società controricorrente istanza di discussione orale. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e il controricorrente ha depositato ulteriore memoria.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

