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Inammissibile il ricorso di Romagna Giochi


Pubblicato il: 12/20/2022

Nel contenzioso, Romagna Giochi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Pietro Selicato.

Con sentenza 16 giugno 2021, n. 16954, la Corte di Cassazione ha pronunciato sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 3379/19/2017, depositata l'11 dicembre 2017, ed ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società Romagna Giochi s.r.l. e compensato le spese di lite.

Dal contenuto della suddetta pronuncia si evince che: la controversia aveva origine dalla notifica di un avviso di irrogazione delle sanzioni alla suddetta società, quale gestore di apparecchi da gioco, per omessa regolarizzazione di fatture relative ai compensi corrisposti ai titolari degli esercizi presso i quali erano state installate le macchine da gioco, in quanto erroneamente tali compensi erano stati considerati esenti da iva.

Il giudice di appello, confermando la decisione del giudice di primo grado, aveva rigettato l'appello dell'amministrazione finanziaria, avendo evidenziato che le attività svolte dall'esercente erano accessorie rispetto a quelle di raccolta delle giocate e, in quanto tali, erano assoggettate al regime dell'esenzione proprio di queste ultime.

Con la citata pronuncia, la Corte ha accollto il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, in particolare: ha disatteso l'eccezione di giudicato esterno prospettato dalla società; ha, inoltre, precisato, accogliendo il primo motivo di ricorso, che, stante la riserva della gestione del gioco in capo ai concessionari, cui è consentito di affidare a terzi l'attività di raccolta delle giocate, solamente alle operazioni relative a tale attività andava riconosciuta l'esenzione dall'imposta che, dunque, trovava applicazione solo nell'ambito dei rapporti tra concessionario ed esercente e di quelli tra il concessionario ed il gestore, non essendo configurabile un'attività di raccolta delle giocate posta in essere da soggetti privi di affidamento diretto da parte del concessionario, non potendo il soggetto cui era stato affidato tale compito dal concessionario affidarlo a sua volta a terzi.

Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la revocazione.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.