Rigettato il ricorso di ASI Potenza
Pubblicato il: 12/20/2022
ASI Potenza, consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, è affiancato dall'avvocato Domenico Antonio Ferrara.
Con sentenza n. 716/1/14, depositata il 22 dicembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, così parzialmente riformando la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dal contribuente in relazione a provvedimento giudiziale (adottato ex art. 186 quater cod. proc. civ.) recante condanna al pagamento di un conguaglio sull’indennità di espropriazione (già) convenuta in atto di cessione volontaria del 13 novembre 1991 (rep. 15716).
Premesso che l’appellante aveva rinunciato al motivo di appello che involgeva le reclamate agevolazioni, il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’atto giudiziario andava tassato per il suo contenuto dispositivo di accertamento, dunque, di un diritto a contenuto patrimoniale così, con l’aliquota dell’1%.
Il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 17 novembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.