Oliva Claudio v. Azienda Trasporti Milanesi
Pubblicato il: 1/19/2023
Oliva Claudio è stato assistito dagli avvocati Giovanni Ercole Moscarini, Raffaele Pignataro e Anna Orlando; mentre l'Azienda dei Trasporti Milanesi è stata affiancata dagli avvocati Lorenzo Spallina e Claudia Muro.
Claudio Oliva ha impugnato il provvedimento di destituzione dal servizio adottato da ATM Servizi s.p.a. R.D. n. 148/1931 sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente di avere riportato una sentenza di condanna penale definitiva in quanto riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; l'episodio dal quale traeva origine la condanna penale era costituito dall'avere l'Oliva, mentre era nell'esercizio delle mansioni di conducente di linea, fisicamente aggredito, minacciato ed ingiuriato un automobilista con il quale aveva avuto un alterco per motivi futili legati all'erroneo parcheggio di un veicolo privato. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda con statuizione confermata dal giudice di seconde cure. La Corte territoriale, per quel che ancora rileva, ha ritenuto integrata la fattispecie sanzionata con la destituzione dall'art. 45 del Regolamento Allegato A) R.D. n. 148/1931, stabilita per il dipendente <<incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportato la pena della interdizione dai pubblici uffici» e osservato che, in ogni caso, la sanzione espulsiva risultava proporzionata allaobiettiva gravità del fatto; ha escluso che l'illecito fosse riconducibile a condotta punita con sanzione conservativa dal Regolamento in oggetto. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Claudio Oliva affidato a tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €4.500 per compensi professionali €200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.