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Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Panama Trimmings


Pubblicato il: 12/20/2022

Nel contenzioso, Panama Trimmings S.r.l. è affiancata dall'avvocato Sabina Ciccotti.

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società controricorrente avvisi di accertamento relativi alla rideterminazione del reddito d’impresa per l’anno 2008, fondati sulle seguenti osservazioni: omessa capitalizzazione di oneri pluriennali (nella specie fatture per perizie di immobili); indebita deduzione di costi non inerenti (nella specie canoni di leasing).

La società contribuente impugnava gli avvisi, e il ricorso era accolto dalla CTP. Veniva quindi proposto appello davanti alla CTR, che però rigettava anch’essa il gravame. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. La contribuente si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa.

Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 108, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3., cod. proc. civ. Ritiene in proposito la stessa che, avendo le due fatture contestate ad oggetto consulenze tecniche su immobili, dovesse trovare applicazione l’art. 108, TUIR, per cui tali costi seguono le regole di deduzione del cespite cui si riferiscono, e dunque trattandosi di costi incrementativi dovessero essere ammortizzati nella quota annuale del tre per cento, e non costi che esplicano la loro utilità nell’arco dell’esercizio in cui furono sostenuti e dedotti, come erroneamente ritenuto dalla CTP prima e dalla CTR poi.

Con il secondo motivo l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 109, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Invero ad avviso dell’Agenzia, la Commissione d’appello avrebbe errato laddove ha ritenuto che legittimamente la contribuente avrebbe dedotto il canone di leasing, in quanto la stessa era fideiussore del titolare insolvente del contratto, e quindi pagando i canoni non avrebbe fatto altro che accollarsi costi che comunque avrebbe dovuto sostenere. Invero, a parere dell’Agenzia il pagamento si poneva nell’ambito di un’operazione complessiva di finanziamento dell’utilizzatrice Le Manifatture s.r.l. da parte dei soci, e pertanto avrebbe dovuto essere contabilizzata come il sorgere di un credito verso tale società. Ma la contribuente li avrebbe dedotti come canoni e non avendo dimostrato di essere entrata in possesso dei beni né ha dimostrato la correlazione dei costi con i ricavi, faceva difetto il requisito dell’inerenza.

La Corte accoglie il ricorso.

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