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Respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Unicredit


Pubblicato il: 12/20/2022

Unicredit S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gabriele Escalar e Vittorio Giordano.

Con avviso notificato alla consolidata Unicredit Private Banking spa e alla consolidante Unicredit spa, l’Agenzia rettificava la dichiarazione della consolidata relativamente all’IRES (teorica, annualità 2005). Veniva anche notificata alla consolidante avviso in data 20/10/2010, relativo alla rettifica IRAP.

Veniva in particolare accertato un maggior reddito non dichiarato, relativamente al servizio di collocamento di quote di fondi di investimenti gestiti dalla lussemburghese PAM (Pioneer Asset Management) s.a. (facente parte del gruppo Unicredit), per il quale si riceveva la retrocessione del 100 % della commissione di sottoscrizione ed il 50% di quella di gestione.

A parere dell’Agenzia il valore normale del servizio era superiore, poiché quello di collocamento delle quote di fondi gestito da altri soggetti del Gruppo, fatta la relativa media, era superiore al 50%, sicché il valore normale del servizio era ritenuto superiore ai sensi dell’art. 110 TUIR, con maggior reddito di € 543.047,46.

La CTP, adìta dalla Unicredit (frattanto incorporante di UPB), riteneva infondati i ricorsi e li respingeva. La CTR, in sede d’appello, accoglieva invece il gravame annullando gli avvisi.

L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad otto motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso, proponendo con lo stesso altresì ricorso incidentale condizionato. La controricorrente, con memoria 3.11.2022, dopo aver depositato due sentenze della CTR della Liguria, nn. 1118 E 1120/2016, munite di certificato di passaggio in giudicato, ha eccepito l’intervenuto giudicato esterno dalle stesse derivante, in quanto inerenti i medesimi soggetti ed il medesimo rapporto, cioè alla pretesa fiscale IRES e allo stesso fatto-presupposto, avendo definito il giudizio sugli avvisi di accertamento (imposta e sanzioni, notificati in data 30/12/2010) di secondo livello (accertamento sul consolidato nazionale conseguente all’accertamento del maggior reddito relativo alla consolidata) relativi alla consolidante del consolidato nazionale fiscale.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese pari al 15 % degli onorari, ed oltre ad esborsi per € 200,00.