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Respinto il ricorso del Comune di Martina Franca


Pubblicato il: 12/21/2022

Nel procedimento, il Comune di Martina Franca è affiancato dall'avvocato Antonio Chiarello; Windomist Limited è difesa dall'avvocato Stefano Fumarola.

La società di diritto inglese Windowmist Limited, destinataria della notifica di una ingiunzione di pagamento concernente ICI, interessi e sanzioni, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, crediti rinvenienti da prodromico avviso di accertamento, non allegato e pretesamente notificato in data 16/1/2009, avversava l'atto esattivo con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, lamentando la mancata rituale notifica di detto avviso e la conseguente decadenza del Comune di Martina Franca che, costituendosi unitamente al Concessionaria della riscossione SO.G.E.T., la quale eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva, deduceva che la regolarità della procedura notificatoria eseguita, a mezzo del servizio postale, in precaria assenza della contribuente dal proprio domicilio, mediante deposito del plico postale contenente l’atto di accertamento e la contestuale spedizione della comunicazione dell’avviso di deposito con raccomandata del 31712/2008.

La CTP rigettava il ricorso, rilevando che la notifica dell’atto presupposto doveva ritenersi validamente eseguita e la società contribuente non aveva assolto all'onere di impugnare il prodromico avviso di accertamento.

Il gravame interposto dalla contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia che fondava la propria decisione sull'affermazione della irritualità della procedura notificatoria dell’avviso di accertamento per il fatto che “la cartolina di ricevimento della racc. 76176587979-4 manca della sottoscrizione dell’agente postale addetto al recapito; della data della mancata notifica, nonché delle ragioni giustificatrici della omissione stessa (menzione delle ricerche)”, non essendo sufficienti, ai fini qui considerati, “tutti gli atti successivi quali l’annotazione del mancato ritiro entro il 10° giorno e l’invio della successiva raccomandata (peraltro priva di ulteriori notizie)”.

Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Martina Franca con un motivo.

La Cassazione respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge.