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Accolto il ricorso di Fondazione Igino Betti


Pubblicato il: 12/21/2022

Nel contenzioso, Fondazione Igino Betti è affiancata dall'avvocato Antonino Romeo.

La "Fondazione Igino Betti" ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio I 16 luglio 2018 n. 5035/03/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rettifica di classamento ed attribuzione di nuova rendita per n. 11 appartamenti siti in Roma alla Via Paraguay n. 5 (microzona n. 19 - Parioli), destinati alcuni ad abitazione, altri ad ufficio ed altri a soffitta, dei quali la medesima è proprietaria, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 27 ottobre 2015 n. 24938/18/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, valutando che l'atto impositivo fosse stato adeguatamente motivato in relazione alla collocazione degli immobili nella microzona di riferimento. I

l ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio di Roma si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli codicistici, per essere stata erroneamente disattesa dal giudice di secondo grado l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la carenza di specifici motivi.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'accertamento e -a stato sufficientemente motivato con riguardo alla revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, in ragione del significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché del principio di non contestazione di cui al medesimo art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto dell'assenza di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria in ordine alla perizia di parte della contribuente.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara l'assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.

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