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La Corte Sportiva respinge il reclamo della Fussball Club Sudtirol


Pubblicato il: 3/28/2023

Nel contenzioso, la società Fussball Club Südtirol è affiancata dall'avvocato Matteo Sperduti.

Il Sig. Cassago Marco Walter, medico sociale della società Sudtirol, ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 109 del 07.03.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Sudtirol/Perugia del 05.03.2023. Con detta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il reclamante per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: per avere, al termine del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara.

La parte reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, in riforma della decisione impugnata, l’applicazione, ex art. 9 C.G.S. della sanzione dell’ammonizione o dell’ammonizione con diffida. O nel caso la sanzione che si ritenga più idonea per equità. Questo anche in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti applicabili al caso di specie.

La Corte non ritiene di dare ingresso all’applicazione di circostanze attenuanti non rilevandone i presupposti.

Nella specie, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a alla Corte congrua ed in linea con i precedenti giurisprudenziali dell'organo giudicante. Il reclamo proposto dal Sig. Marco Walter Cassago deve pertanto essere respinto.

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