Carbotermo vince il ricorso in materia di gestione energetico-tecnologica degli impianti sanitari veneti
Pubblicato il: 3/28/2023
Nel procedimento, la società Carbotermo S.p.A. è affiancata dall'avvocato Paolo Sansone; Azienda Zero della Regione Veneto è difesa dall'avvocato Luigi Garofalo; il Consorzio Stabile CMF è assistito dagli avvocato Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Domenico Menorello, Stefano Baccolini, Edward William Watson Cheyne e Giorgio Fraccastoro; la società Gemmo S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Alessandro Moscatelli e Paolo Pettinelli.
La società Carbotermo S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 1835/2022.
Oggetto del contenzioso, la gara per l’affidamento, in ambito regionale, del servizio di conduzione e gestione degli impianti tecnologici, elettrici e speciali delle Aziende Sanitarie aderenti, compresa la produzione e la fornitura del calore, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua, la realizzazione di interventi di manutenzione sugli impianti e sulle apparecchiature, così come previsto nel Capitolato Tecnico e nei diversi documenti di gara, per un valore totale stimato, IVA esclusa, di € 1.509.890.997, 00 ed è suddivisa in cinque lotti.
Carbotermo S.p.a., classificatasi quarta per il lotto 5, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, chiedendo l’annullamento della deliberazione di aggiudicazione della gara, nonchè degli attirelativi alla procedura di selezione ed aggiudicazione.
Carbotermo ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, deducendo la violazione delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti pubblici, nonchè l'illegittimità della nomina della Commissione Giudicatrice e il difetto di motivazione nell'assegnazione dei punteggi.
Con sentenza 30 novembre 2022, n. 1835, resa tra le parti e notificata il 9 dicembre 2022, il Tar Veneto, Sezione III, ha respinto il ricorso.
Carbotermo ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione, affidando il proprio gravame a sei mezzi di doglianza, graduati successivamente in un diverso ordine rispetto a quanto dedotto in prime cure, con i quali ha lamentato violazione della normativa unionale e nazionale in materia di appalti ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche, lamentando, nella sostanza, che la stazione appaltante non avrebbe fornito agli operatori economici un quadro completo degli elementi e delle informazioni progettuali, soprattutto in materia di efficientamento energetico, alla corretta predisposizione di un’offerta completa sia dal punto di vista tecnico che economico.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello (n.r.g. 365/2023), lo accoglie, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Edward William Watson Cheyne - Cecchetti Marcello
Giorgio Fraccastoro - Fraccastoro
Luigi Garofalo - Garofalo Luigi
Domenico Menorello - MGM - Studio Legale
Paolo Pettinelli - Pettinelli
Paolo Sansone - Sansone Paolo
Alessandro Moscatelli - Zanettin Moscatelli
Giorgio Vercillo - Zoppini Studio Legale
Andrea Zoppini - Zoppini Studio Legale