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Dichiarata l'estinzione del giudizio nel ricorso di Caranna SAS


Pubblicato il: 12/22/2022

Nel procedimento, la società Caranna SAS è affiancata dall'avvocato Pellegrino Cavuoto.

L’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito in capo all’accomandita Caranna a seguito di omessa dichiarazione. In particolare, veniva recuperato a tassazione di contributi per la giovane imprenditorìa.

Sia la società che i soci proponevano ricorso, eccependo che il contributo in conto gestione per € 10 mila, era da rilevarsi non nell’anno di concessione (2008), ma in quello in cui era stato corrisposto (2009 e 2010), mentre con riguardo all’altro contributo (di € 59.552,50), lo stesso poteva essere imputato in quote costanti nell’esercizio in cui venne incassato e nei quattro successivi.

La CTP accoglieva il ricorso, e l’Agenzia proponeva gravame, che veniva accolto dalla CTR, rilevando questa l’intervenuta decadenza del contribuente dall’opzione di cui all’art. 88, TUIR, che appunto prevede la facoltà di suddivisione del contributo in vari esercizi.

I contribuenti propongono così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa.

Con ordinanza interlocutoria 13 giugno 2017, la controversia veniva rimessa da questa Corte alla pubblica udienza.

Con memoria 26/10/2022, depositata in data 4 novembre 2022, i soli ricorrenti Russo e Ievolella (non quindi la società) hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, facendo presente che era stata frattanto depositata istanza di definizione agevolata.

La Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento ad Albertina Russo ed Alessandro Ievolella. Dichiara l’inammissibilità del ricorso con riguardo alla società Caranna in A.S.