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Pronuncia della Cassazione in materia tarsu


Pubblicato il: 12/22/2022

Nel giudizio, la società Le rose di Mattera Concetta SAS è affiancata dall'avvocato Riccardo Cottone.

La CTR della Campania ha accolto l'appello della società Le Rose di Mattera Concetta SAS proposto contro la sentenza n. 384/04/2011 della CTP di Napoli, che aveva respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto la impugnazione degli avvisi di accertamento TARSU (2007/2012) emessi dal Comune di Ischia, in relazione a superficie di unità immobiliare a struttura ricettiva locata a G.S.T. Sas Casa Vacanze Le Rose, ed ha così escluso la debenza del tributo sul rilievo che l’allora ricorrente aveva dimostrato la carenza del presupposto impositivo, giusta contratto di affitto d’azienda per rogito notarile del 2/5/2000, dal 2/5/2000 e sino al 5/4/2013, data di rilascio dei locali, avendone l’affittuaria avuta la piena disponibilità.

Osservava, altresì, il giudice di appello che la società G.S.T. Sas Casa Vacanze Le Rose, conduttrice del residence, a seguito di denuncia di variazione del 2001 risultava iscritta nei ruoli TARSU del Comune di Ischia, per il periodo dal 2007 al 2012 e per l’intera superficie (mq. 728) dell’immobile, sicché l’accoglimento della pretesa tributaria “verrebbe a costituire un bis in idem”.

L'Amministrazione comunale ha interposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La parte contribuente non ha depositato controricorso e memoria. difensiva.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.500,00 ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese di giudizio dei gradi di merito.