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Pronuncia sul ricorso tributario in materia IVA


Pubblicato il: 12/22/2022

La società Pasinetti Autotrasporti s.r.l. è affiancata dagli avvocati Gianfranco Ceci e Carlo Ponzano.

Pasinetti Autotrasporti s.p.a. impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno 2004, lamentando, quanto all’IVA, l’erronea interpretazione da parte dell’Agenzia delle entrate della normativa di cui all’art. 26 del d.P.R. n.633 del 1972, che l’aveva portata a disconoscere lo storno di una serie di fatture, conseguente a un successivo accordo intervenuto tra la contribuente e alcuni suoi clienti, volto all’annullamento delle operazioni sottostanti le fatture originarie.

La Commissione tributaria provinciale dichiarò il ricorso inammissibile per la mancata costituzione della ricorrente nel termine di giorni 30 dalla notificazione del ricorso, rilevando, incidentalmente, anche l’infondatezza del ricorso nel merito.

La decisione, appellata dalla Società, è stata confermata con diversa motivazione, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia. Il Giudice di appello, accertata l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto risultava, documentalmente, la tempestività della costituzione in giudizio, riteneva, nel merito, legittimo l’atto impositivo impugnato.

In particolare, la C.T.R., accertato in fatto che la Società aveva provveduto a stornare il 30 settembre 2005, attraverso l’ emissione di note di credito e in virtù di accordo successivo con i clienti, fatture emesse in data 31 maggio 2004- rilevava che, nel caso in esame, non si era nel contesto della detrazione di cui all’art.19, ma nel contesto specifico dell’art.26, riferito alle possibili variazioni dell’imponibile o dell’imposta con la conseguenza dell’insuperabilità del termine annuale.

Avverso questa sentenza la Pasinetti Autotrasporti s.r.l., in liquidazione, propone ricorso articolato su due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 6.000,00 (seimila) oltre spese prenotate a debito.

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