Rigettato il ricorso in materia di accertamento in definizione agevolata
Pubblicato il: 12/22/2022
La società Levco Group S.p.A. è affiancata dall'avvocato Andrea Mifsud e Antonio Imbimbo.
Risulta dalla sentenza impugnata che la controversia ha per oggetto sei avvisi di accertamento emessi nei confronti della Levco Group s.p.a. e relativi agli anni d’imposta 2006-2011, in materia di Ires, Iva ed Irap.
La vicenda trova origine in una denuncia per attività penalmente rilevanti presentata dalla Guardia di finanza in data 22 dicembre 2014 e proseguita nel procedimento penale relativo alla fattispecie di cui all’art. 2 del d.lgs. del 10 marzo 2000, n. 74 ( dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), con riferimento alla sovrafatturazione delle prestazioni rese alla Levco Group s.p.a. dalla associazione sportiva dilettantistica Società pugilistica grossetana, con la quale la prima aveva un rapporto di sponsorizzazione.
Impugnati, con distinti ricorsi, i sei atti impositivi, l’adita Commissione tributaria provinciale di Milano, dopo averli riuniti, li ha accolti solo parzialmente, rideterminando le sanzioni; dando atto della cessata materia del contendere nei limiti degli atti di autotutela parziale emessi dall’Ufficio; e rigettandoli per il resto. Proposto appello dalla contribuente avverso il rigetto parziale dei ricorsi, la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo ha parzialmente accolto.
La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la stessa contribuente ha presentato, per ciascuno degli avvisi d’accertamento, domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
La Corte ha emesso il decreto presidenziale n. 19798 del 2022, con il quale ha dichiarato l’estinzione del giudizio dopo aver rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
Revocato il decreto di estinzione n. 19798/2022, emesso da questa Corte il 20 giugno 2022, rigetta i ricorsi avverso gli atti di diniego della definizione agevolata. Decidendo sul ricorso principale, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il settimo, il decimo e l’undicesimo motivo; dichiara assorbiti l’ottavo, il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo ed il diciassettesimo; rigetta il quinto, il sesto, il nono ed il diciottesimo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.