Rigettato il ricorso di Ischiamareterme Alberghi Snc
Pubblicato il: 12/23/2022
Nel contenzioso, Ischiamareterme Alberghi Snc è affiancata dagli avvocati Giovanna Di Santo e Silvio Trani.
La società contribuente ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, contro gli avvisi di pagamento con i quali il Comune di Casamicciola Terme aveva richiesto il pagamento di somme, a titolo di TIA, per gli anni 2007, 2008 e 2009.
L’adita CTP di Napoli, con sentenza n. 314/6/12, accoglieva il ricorso limitatamente alle annualità 2007 e 2009.
La CTR della Campania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5753/17/2014, respingeva l'appello della contribuente rilevando che l’obbligo di motivazione degli avvisi di pagamento ben poteva essere assolto per relationem e che, nel caso di specie, quel che rileva è il riferimento all’omesso pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009 e quindi alle bollette inviate in precedenza al contribuente atti noti alla società appellante.
Aggiungeva: che nelle fatture sono specificamente indicati l’ubicazione dell’area tassata, la superficie in mq., la tariffa dovuta e i criteri di calcolo della tariffa cosa che ha messo in grado la contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti; che la notifica degli avvisi di pagamento mediante l’affidamento a poste private (mail express) era stata validamente eseguita da Poste Italiane perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio; che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è espressamente prevista dall’art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992, e nel caso di specie le fatture e gli avvisi di pagamento (sono stati) depositati in primo grado; che non v’è alcuna preclusione da giudicato esterno atteso che, tra l’altro, con l’invocata sentenza n. 626/9/12 la CTP di Napoli ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di mero storno di fatture relativamente ad alcune annualità (2004 e 2005) nelle quali la struttura alberghiera era risultata in condizioni di abbandono.
La società Ischiamareterme Alberghi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria.
La Corte, rigetta il ricorso.