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Accolto il ricorso in materia di rimborso IVA della Fondazione Taormina Arte Sicilia


Pubblicato il: 12/23/2022

La Fondazione Taormina Arte Sicilia è affiancata dall'avvocato Giovanni Fiannacca.

L'Agenzia delle entrate rigettava la richiesta di rimborso Iva per l’anno 2000 presentata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia (già Comitato Taormina Arte), per difetto del presupposto soggettivo, non esercitando attività d’impresa, e in ogni caso, quanto alle attività commerciali asseritamente svolte, per la mancata tenuta della contabilità separata ai sensi dell’art. 19-ter d.P.R. n. 633 del 1972.

L’impugnazione della contribuente era accolta dalla CTP di Messina; la sentenza era confermata dalla CTR che riteneva illegittimo il rifiuto avendo il contribuente richiesto il condono ex art. 9 l. n. 289 del 2002, da cui la preclusione della potestà accertativa dell’Ufficio.

Su ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Corte di cassazione, con sentenza n. 14072 del 07/06/2017, cassava con rinvio la decisione della CTR per essere il citato art. 9 inapplicabile in materia di Iva in quanto in contrasto con l’ordinamento unionale.

Riassunto il giudizio, la CTR in epigrafe, con la sentenza n. 540/2/19, rigettava il ricorso della contribuente, ritenendo che l’ente avesse natura mista (commerciale e non commerciale), da cui il disconoscimento del diritto alla detrazione Iva, e al conseguente rimborso, per l’omessa tenuta di contabilità separata.

Fondazione Taormina Arte Sicilia ricorre per cassazione con due motivi, poi illustrato con memoria, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.