Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Sentenza in materia tributi IVA ed esenzione in campo di operazioni finanziarie


Pubblicato il: 12/23/2022

Gelso S.r.l. è affiancato dagli avvocati Michele Tiengo, Andrea Minozzi e Francesco D'Ayala Valva.

Gelso S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale a seguito di PVC e previo riscontro delle osservazioni del contribuente venivano accertate maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, formulandosi quattro distinti rilievi. 

Il terzo rilievo, ai fini IRES, IRAP e IVA, aveva a oggetto la riclassificazione di componenti positivi di reddito e comportava la ripresa a ricavo di parte della plusvalenza esente a termini dell’art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), originatasi dalla cessione della partecipazione della Gelso S.r.l. in Gruppo Argenta S.p.A.

L’Ufficio riqualificava una quota parte della plusvalenza quale ricavo tassabile, per effetto dell’assunzione da parte della società contribuente di obbligazioni e garanzie nei confronti di altra cedente (Silver Vending System S.a.r.l.), benché l’importo fosse stato erogato direttamente dal cessionario delle quote. Il quarto rilievo aveva ad oggetto l’omessa contabilizzazione di ricavi, in violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, consistiti in proventi finanziari relativi alla corresponsione di interessi attivi sul finanziamento intercompany erogato alla controllata estera Anthony S.A. calcolati secondo il criterio del valore normale di cui all’art. 9, comma 3, TUIR in applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento.

La società contribuente ha dedotto, oltre a inesistenza della relata di notifica e alla nullità dell’atto impositivo per superamento del termine massimo di durata delle operazioni di verifica presso i locali dell’impresa, l’infondatezza quanto al terzo rilievo della natura di provento di parte della somma di danaro ricevuta dal cessionario delle quote per la cessione della partecipazione nel Gruppo Argenta S.p.A. riqualificata dall’Ufficio come ricavo e, in subordine, la natura di operazione esente IVA. La società ha, poi, contestato la ripresa in relazione all’applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento e in punto sanzioni.

La CTP di Bologna ha rigettato il ricorso. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 30 giugno 2014, ha rigettato le eccezioni preliminari della società contribuente, ritenendo non necessaria la relata di notifica trattandosi di notifica effettuata direttamente dall’ente impositore tramite servizio postale e ritenendo irrilevante ai fini della validità dell’atto impositivo il superamento dei tempi massimi di permanenza presso gli uffici del contribuente.

Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.