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La Cassazione accoglie il ricorso di Burlodge Group LTD


Pubblicato il: 1/26/2023

Nel contenzioso, Burlodge Group LTD è affiancata dagli avvocati Massimo Gelmini e Ruggero Longo.

Negli anni di imposta 2002 e 2003, la società contribuente ha percepito dalla propria controllata italiana delle somme a titolo dividendi che non avevano assolto nel territorio di questo Stato alcun onere fiscale, in applicazione dell’art. 27 bis d.P.R. n. 600/1973 di recepimento della direttiva c.d. “Madre – Figlia” n. 1990/435/CEE, contro le doppie imposizioni.

Successivamente, con istanza del maggio 2004, la società madre inglese chiedeva al Centro Operativo di Pescara il rimborso di un importo pari alla metà del credito di imposta, diminuito della ritenuta a titolo di imposta del 5% prevista dalla normativa convenzionale che sarebbe spettato ad un residente in relazione ai dividendi riscossi nell’anno 2003, invocando così l’applicazione dell’art. 10, paragrafo 4, lett. b) della convenzione Italia – Regno Unito avverso le doppie imposizioni, fatta il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge n. 329 del 5 novembre 1990.

Nello specifico, la contribuente inglese, ricorrente, produceva attestazioni delle competenti Autorità fiscali in ordine alla sussistenza dei requisiti pattiziamente richiesti, cioè la sua residenza fiscale nel Regno Unito e la soggezione in quello Stato alle imposte sui redditi, senza alcun particolare diritto di esenzione.

Avverso il diniego dell’Ufficio, motivato sull’assenza di una doppia imposizione subita e sull’alternatività del regime convenzionale a quello pattizio, proponeva ricorso la società madre inglese.

La Commissione tributaria provinciale di Pescara respingeva il ricorso affermando non esservi prova di alcuna doppia imposizione, per aver la contribuente scelto di usufruire delle disposizioni comunitarie, cioè avendo optato per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte italiana sui dividendi e non potendosi quindi individuare alcun diritto al rimborso. Né diversa sorte esitava l’appello, ove il collegio di secondo grado confermava la prima sentenza, respingendo l’argomento societario dell’erroneità del presupposto della doppia imposizione quale condizione per ottenere il rimborso, invece, previsto in modo piano dalla convenzione, senza bisogno di alcun altro elemento integrativo, mentre aggiungeva che la società madre inglese non aveva pagato alcunché in conseguenza dei dividendi che erano entrati a formare il coacervo del suo imponibile, grazie al meccanismo di compensazione delle imposte di cui aveva beneficiato.

La società madre inglese ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, cui replica con tempestivo controricorso il patrono erariale. In prossimità dell’udienza, la ricorrente depositava memoria con costituzione di nuovo difensore ed illustrazione delle proprie posizioni.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motive accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Regione Abruzzo, Sede Corte di Pescara, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

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