La Cassazione si pronuncia in materia di doppia imposizione sui dividendi
Pubblicato il: 1/29/2023
Nel contenzioso Kepler Chevreux S.A.S. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Zizzo, Francesca Mazza, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano.
Negli anni di imposta dal 2000 al 2003 compresi, la società contribuente ha percepito dalla propria controllata italiana delle somme a titolo dividendi che non avevano assolto nel territorio dello Stato alcun onere fiscale, in applicazione dell’art. 27 bis d.P.R. n. 600/1973 di recepimento della direttiva c.d. “Madre – Figlia” n. 1990/435/CEE, contro le doppie imposizioni.
Successivamente, la società madre francese chiedeva al Centro Operativo di Pescara il rimborso di un importo pari alla metà del credito di imposta, oltre interessi, spettante sui citati dividendi, invocando così l’applicazione dell’art. 10, paragrafo 4, lett. b) della convenzione Italia – Francia avverso le doppie imposizioni, fatta il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge n. 20 del 7 gennaio 1992.
La contribuente francese, ricorrente, produceva attestazioni delle competenti Autorità fiscali francesi in ordine alla sussistenza dei requisiti pattiziamente richiesti, cioè la sua residenza fiscale in Francia e la soggezione in quello Stato alle imposte sui redditi, le cui dichiarazioni risultavano esatte secondo l’Amministrazione finanziaria d’Oltralpe.
Avverso il diniego dell’Ufficio, motivato sull’assenza di una doppia imposizione subita e sulla prevalenza della Direttiva rispetto alla Convenzione, proponeva ricorso la società madre francese, lamentando non esservi nel provvedimento di diniego alcun riferimento agli elementi sostanziali della fattispecie, quali l’effettivo pagamento dei dividendi, il relativo incasso da parte della società madre e la sua qualificazione di effettiva beneficiaria, nonché contestando la violazione dell’art. 10, paragrafo 4, lett. b) della prefata convenzione Italia – Francia.
La Commissione tributaria provinciale di Pescara respingeva il ricorso affermando non esservi prova di alcuna doppia imposizione, per aver la contribuente scelto di usufruire delle disposizioni comunitarie, cioè avendo optato per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte italiana sui dividendi e non potendosi quindi individuare alcun diritto al rimborso del credito di imposta.
La società madre francese ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, cui replica con tempestivo controricorso il patrono erariale.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impungata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.