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Rigettato il ricorso di Ceetrus Italy S.p.A.


Pubblicato il: 1/29/2023

Nel contenzioso, Ceetrus Italy S.p.A. è affiancata dagli avvocati Michele Di Fiore e Cristiana Duccillo. Il Comune di Napoli è difeso dall'avvocato Ferrari Fabio Maria e Amoretti Maria Anna.

Iniziative Commerciali Napoli s.p.a. ( ora Ceetrus Italy s.p.a) ) impugnava l'avviso di liquidazione emesso dal Comune di Napoli afferente l'imposta Tarsu dovuta per l'anno 2010, relativamente ad aree commerciali e parcheggi di sua proprietà.

La commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso.

Proposto appello da parte del comune di Napoli, la CTR della Campania, con sentenza n. 312/48/13, pronunciata il 14 marzo 2013, lo accoglieva affermando che la tassa era dovuta per i locali oggetto della pretesa tributaria. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione la contribuente, affidato a due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., sostenendo che il Comune di Napoli non aveva istituito il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dall'ipermercato sicché essi venivano smaltiti in proprio dalla società contribuente e, conseguentemente, la tassa non era dovuta. Affermava poi che la commissione tributaria regionale non aveva considerato che, non essendo stati emanati decreti attuativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 152/2006, continuava applicarsi il d. lgs. numero 22 del 5 febbraio 1997, il cui articolo 21, comma 2, lett. g prevedeva che i comuni con appositi regolamenti dovevano stabilire i criteri quantitativi e qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Deduceva che la CTR aveva omesso di esaminare la domanda subordinata volta all'annullamento dell'avviso di accertamento concernente la pretesa di assoggettare a Tarsu garage ed autorimesse.

La Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso unitamente ai primi due rilievi del secondo motivo.

Nel ricorso per cassazione, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità sostenute dal Comune di Napoli che liquida in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge.