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Pronuncia della Cassazione in materia IRPEF


Pubblicato il: 1/29/2023

Dolce & Gabbana S.r.l. è affiancata dagli avvocati Gabriele Escalar e Vittorio Giordano.

Con avviso di accertamento e separato atto di contestazione delle sanzioni, per la fattispecie di cui all’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, l’Agenzia delle entrate contestava alla società Dolce & Gabbana s.r.l. la mancata effettuazione della ritenuta d’acconto, nella misura del 30 per cento, di cui all’art. 25, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento ai pagamenti effettuati in favore di tre società inglesi, aventi sede a Londra (Streeters, Intrepid, CLM), quali società intermediarie, in relazione alle prestazioni professionali rese da soggetti non residenti, quali stilisti, parrucchieri e truccatori, per sfilate di moda.

La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava, con separate decisioni, precisamente la sentenza n. 126/9/12 e la sentenza n. 127/9/12, i ricorsi rispettivamente proposti contro l’atto di contestazione e contro l’avviso di accertamento.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello. In particolare, evidenziava che la società, sul conto servizi sfilate, aveva addebitato costi documentati da fatture emesse dalle società inglesi, senza operare la ritenuta del 30 per cento; poneva i principi per cui la qualificazione del reddito da lavoro autonomo di cui all’art. 53 t.u.i.r. prescinde dalla veste giuridica del soggetto e ha natura oggettiva; che è lavoro autonomo quello in cui non è richiesta organizzazione né capitale e ove quindi prevale l’attività personale; che l’onere della prova della prevalenza di organizzazione e capitale sull’attività personale ricade sul contribuente.

Nel merito evidenziava trattarsi di prestazioni tipicamente riconducibili al lavoro autonomo e che nulla in senso contrario aveva offerto la parte. Pertanto, tali somme versate a soggetti non residenti costituivano proventi da lavoro autonomo (ex art. 53 t.u.i.r.), erano soggette a tassazione in Italia in quanto derivanti da attività esercitate nello Stato.

Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Dolce & Gabbana s.r.l., sulla base di quattro motivi.

La Corte di Cassazione dato atto della parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle sanzioni, rigetta il ricorso; condanna Dolce & Gabbana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese in favore di Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 7.500,00 oltre spese prenotate a debito.