Rigettato il ricorso della società di gestione impianti sportivi SGS
Pubblicato il: 1/29/2023
SGS S.r.l. è affiancata dall'avvocato Lorenzo Lodoli.
La contribuente SGS s.r.l. costituita in data 16 ottobre 2013 quale società di “project financing” per la realizzazione e gestione del “campus” universitario di Pavia e resasi cessionaria, il 16 dicembre 2012, da Unisport S.p.A., per il controvalore di euro 50.000, dell'intero complesso aziendale avente ad oggetto la concessione pubblica e la gestione del “campus”, compresi debiti e crediti.
Tra i quali ultimi, in particolare, un credito IVA che si era formato in capo ad Unisport con la concorrenza dei crediti di Campus Aquae s.r.l., Campus Servizi s.r.l., Unigest s.r.l. e Vitruviospa s.r.l., incorporate da Unisport mediante fusione nel maggio dello stesso anno era, in data 10 dicembre 2018, attinta da intimazione di pagamento n. 0792018006474963/000, con la quale le veniva richiesto, in qualità di obbligato in solido del debito erariale maturato dalla società Unisport S.p.A. in liquidazione per effetto della cessione di azienda eseguita con atto del 16/12/2013, il pagamento di tutto quanto dovuto da Unisport al fisco in forza di numerosi avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.
Proponeva impugnazione la contribuente, eccependo l’illegittimità ed infondatezza della pretesa per violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 e la mancata notifica di avvisi e cartelle.
La CTP di Pavia, con sentenza n. 361 del 26 settembre 2019, rigettava il ricorso. A seguito di appello promosso dalla contribuente, la CTR della Lombardia, con la sentenza impugnata, respingeva il gravame, per l’effetto confermando la validità dell’intimazione di pagamento.
Avverso la superiore sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente con nove motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con articolato controricorso.
La Cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 9.000, oltre euro 200 a titolo di contributo forfettario ed oltre spese prenotate a debito.