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Accolto il ricorso di Actial Farmaceutica.


Pubblicato il: 1/29/2023

La società Actial Farmaceutica S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alberto Alfredo Ferrario.

Propone ricorso per cassazione Actial Farmaceutica avverso la sentenza n. 395 depositata il 16 aprile 2019 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara n. 264 del 9 maggio 2018 di annullamento del provvedimento di diniego della richiesta di rimborso dell’I.V.A. formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 38-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972.

Premette la ricorrente che la controversia ha ad oggetto il rimborso dell’I.V.A. pagata in dogana per l’importazione, nell’esercizio della propria attività d’impresa, di prodotti farmaceutici dagli Stati Uniti, sdoganati e contestualmente venduti, mediante cessioni intracomunitarie, a clienti residenti nel Regno Unito.

All’atto delle importazioni, nel 2015, la ricorrente aveva sede in Portogallo e non aveva ancora aperto una partita I.V.A. in Italia, essendosi solo in seguito, nel 2016, quivi trasferita ed identificata.

La ricorrente aveva formulato richiesta di rimborso, sul fondamento della natura meramente intracomunitaria delle cessioni. Il Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate opponeva tuttavia diniego, affermando che la ricorrente avrebbe dovuto, prima dell’effettuazione delle cessioni, identificarsi direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter d.P.R. n. 633 del 1972 o nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del medesimo decreto.

La Commissione Tributaria Provinciale annullava il provvedimento di diniego, ritenendo che la tardiva identificazione del soggetto non residente non possa pregiudicare l’esercizio di diritti sostanzialmente connessi con l’attività d’impresa, a nulla rilevando l’inadempimento di obblighi formali.

La Commissione Tributaria Regionale riformava integralmente la decisione di primo grado, osservando come la ricorrente avesse posto in essere un’operazione attiva in Italia, circostanza di per sé ostativa al rimborso, essendosi essa, alla stregua di detta operazione, resa debitrice d’imposta senza però aver assolto al correlativo obbligo di pagamento, con la duplice conseguenza che l’Erario non ha incassato il dovuto e che la mancata applicazione dell’I.V.A. italiana ai cessionari del Regno Unito ha altresì comportato per essi un risparmio pari all’imposta non addebitata.

La Cassazione accoglie i primi tre motivi di ricorso, con conseguente assorbimento dei restanti due, e, in relazione ai motivi accolti, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo per nuovo esame e per la regolazione tra le parti le spese di lite, anche in relazione al presente grado di giudizio.