Accolto il ricorso di Altran Technologies S.A.
Pubblicato il: 1/29/2023
Altran Technologies S.A. è assistita dagli avvocati Eugenio Briguglio, Gianluca Boccalatte ed Ernesto Mocci.
Nell’anno di imposta 2003 la società contribuente ha percepito dalla propria controllata italiana delle somme a titolo dividendi che non avevano assolto nel territorio di questo Stato alcun onere fiscale, in applicazione dell’art. 27 bis d.P.R. n. 600/1973 di recepimento della direttiva c.d. “Madre – Figlia” n. 1990/435/CEE, contro le doppie imposizioni (cfr. p. 8 de ricorso).
Successivamente, la società madre francese chiedeva al Centro Operativo di Pescara il rimborso di un importo pari alla metà del credito di imposta, oltre interessi, spettante sui citati dividendi, al netto della ritenuta del 5% e non trattenuta all’atto di erogazione ed al netto di ulteriore 5%, invocando così l’applicazione dell’art. 10, paragrafo 4, lett. b) della convenzione Italia – Francia avverso le doppie imposizioni, fatta il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge n. 20 del 7 gennaio 1992.
Nello specifico, la contribuente francese, ricorrente, produceva attestazioni delle competenti Autorità fiscali francesi in ordine alla sussistenza dei requisiti pattiziamente richiesti, cioè la sua residenza fiscale in Francia e la soggezione in quello Stato alle imposte sui redditi, il carattere di effettiva destinataria, nonché la consistenza e continuità della partecipazione in detenuta in Italia.
Avverso il diniego dell’Ufficio, motivato sull’assenza di una doppia imposizione subita e sulla prevalenza della Direttiva rispetto alla Convenzione, proponeva ricorso la società madre francese, contestando la violazione dell’art. 10, paragrafo 4, lett. b) della prefata convenzione Italia – Francia.
La Commissione tributaria provinciale di Pescara accoglieva il ricorso, donde spiccava appello il patrono erariale che trovava accoglimento, ove il collegio di secondo grado respingeva l’argomento societario dell’erroneità del presupposto della doppia imposizione quale condizione per ottenere il rimborso, affermando, dopo ampia ricostruzione del quadro normativo, che la società contribuente aveva già fruito dei benefici previsti dalla direttiva madre-figlia e non poteva ora richiedere il rimborso previsto dalla convenzione Italia – Francia, poiché un tanto avrebbe comportato l’esenzione totale in Francia ed un sostanziale abbattimento delle imposte in Italia, conclusione ritenuta incompatibile con il meccanismo di prevenzione delle doppie imposizioni.
La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impungata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Abruzzo.