Inammissibile il ricorso contro Cores S.r.l.
Pubblicato il: 2/7/2023
Cores S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Restuccia.
L’Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato il 18 dicembre 2019, impugna con un unico motivo, nei confronti della Cores s.r.l., la sentenza in epigrafe che ha parzialmente accolto sia l’appello principale della contribuente che l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva accolto parzialmente, e limitatamente al riconoscimento del credito iva, il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria in cui ha dato atto del diniego all’istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla legge 18 dicembre 2018 n. 136.
La società contribuente, che non ha depositato tempestivo controricorso, con memoria ex art. 372 cod. proc. civ., notificata all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato il 16 settembre 2021, ha prodotto in giudizio sentenza n. 3528 del 2020, con la quale la stessa C.t.r. del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso per revocazione proposto dall’Ufficio avverso la medesima sentenza impugnata in questa sede.
Per l’effetto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità.