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Respinto il reclamo della Ascoli Calcio 1898


Pubblicato il: 3/29/2023

Nel contenzioso, la società Ascoli Calcio 1898 FC è affiancata dall'avvocato Luca Smacchia.

Con atto depositato e notificato in data 5 gennaio 2023 la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare: il Sig. Massimo Pulcinelli e la società Ascoli Calcio.

Il primo, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’interesse della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa (essendo detentore attraverso Ferinvest Italia s.r.l., di cui è amministratore unico e usufruttario dell’intero valore delle relative quote sociali, della quota maggioritaria pari al 39% del capitale sociale della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa), contestandogli: la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver lo stesso, al termine della gara Pisa vs Ascoli, espresso un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa.

La società Ascoli Calcio 1898 FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del CGS del sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto sig. Massimo Pulcinelli nella propria qualità all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per la stessa Società.

Il Tribunale di prima istanza, con decisione n. 129/TFNSD-2022-2023, irrogava le seguenti sanzioni: per il sig. Massimo Pulcinelli, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda; per la società Ascoli Calcio 1898 FC Spa, euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.

Avverso la presente decisione interpongono reclamo di fronte alla Corte federale di appello, il signor Massimo Pulcinelli e la società Ascoli Calcio 1898 FC spa, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo l’annullamento delle sanzioni comminate.

La Corte ribadisce come le espressioni utilizzate sono, palesemente, ingiustificabili, per quanto già evidenziato; peraltro, deve anche tenersi conto della circostanza che il comunicato che ha dato luogo al procedimento non è stato pubblicato su mezzi di più ampia e immediata diffusione e che lo stesso risulta rimosso poco tempo dopo la pubblicazione.

In conclusione, il reclamo viene respinto.

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