Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in materia di controllo automatizzato e dichiarazione integrativa
Pubblicato il: 2/1/2023
Nel contenzioso, la Scuola Superiore d'Informatica Telematica e Management è affiancata dall'avvocato Salvatore Rijli.
L’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, emetteva nei confronti della Scuola Superiore d’Informatica Telematica e Management cartella di pagamento per Iva, Ires e Irap in relazione al Mod. Unico 2006 per l’anno d’imposta 2005, come integrato con dichiarazione integrativa del 2007.
L’impugnazione della contribuente, che eccepiva la decadenza per la tardività della notifica della cartella, avvenuta nel 2010, nonché il difetto di motivazione della stessa ed il carente invio della comunicazione di irregolarità, era accolta dalla CTP di Reggio Calabria.
La sentenza era confermata dalla CTR, secondo la quale l’Amministrazione era decaduta dal potere accertativo per tardività della notifica.
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, cui resiste la contribuente con controricorso.
Nel merito, occorre rilevare che qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, modificativa delle indicazioni inserite nell’originaria dichiarazione reddituale, il termine per l’accertamento da parte dell’Ufficio, con riguardo alle modifiche apportate, deve decorrere necessariamente dalla dichiarazione emendativa.
Si tratta, invero, di principio già affermato dalla Corte con la sentenza n. 2735 del 2022, che ha ritenuto l’irragionevolezza di una diversa soluzione posto che: se il termine di decadenza dovesse calcolarsi a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione originario, in caso di successiva presentazione di dichiarazioni integrative verrebbe eroso il termine concesso dal legislatore all'Agenzia, a pena di decadenza, per l'effettuazione dei necessari controlli e la notifica delle relative cartelle di pagamento, qualora il contribuente rettifichi la dichiarazione originaria a ridosso del termine di decadenza.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione.