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Sentenza della Cassazione in merito alla cartella di pagamento di diritti camerali


Pubblicato il: 2/1/2023

Nel contenzioso, Banca nazionale del Lavoro S.p.A. è affiancata dall'avvocato Gabriele Escalar; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Torino è difesa dal Prof. Avv. Valerio Tallini.

La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. proponeva ricorso alla CTP di Torino avverso la cartella di pagamento relativa al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Torino per l’anno 2007.

La CTP rigettava il ricorso.

Sull’impugnazione della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., la CTR Piemonte rigettava il gravame, evidenziando che non poteva trovare applicazione l’esonero dal pagamento annuale del diritto annuale camerale previsto dalla Circolare 18.1.1994 e dalla nota 118947/2012 per l’ipotesi di fusione per incorporazione, atteso che la ricorrente (cd. Old BNL) si era limitata a conferire la propria attività bancaria alla BNL Progetto s.p.a. (successivamente denominata New BNL).

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. sulla base di un unico motivo. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino ha resistito con controricorso. 

La Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “Nel caso di conferimento di un ramo d’azienda avente ad oggetto una o più unità locali, l'obbligo delle società in liquidazione volontaria di versare il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio di cui alla l. n. 580 del 1993, con riferimento all’annualità in cui si realizza l’operazione, grava a carico sia del soggetto conferente che di quello conferitario, essendo il pagamento del tributo camerale correlato all'iscrizione nel registro delle imprese; il detto obbligo, avuto riguardo alla conferente e limitatamente alla unità o alle unità conferite, viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui la stessa comunichi alla Camera di Commercio la cancellazione dell’unità (o delle unità) e, al contempo, il subentro della conferitaria”.

Alla luce di ciò, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.