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Sentenza della Cassazione in materia di detrazione IVA


Pubblicato il: 2/1/2023

La società New Com.Tes. S.r.l. è affiancata dall'avvocato Elvira De Santis.

La società contribuente New Com.Tes. S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a termini dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per IVA relativa al periodo di imposta 2008, quale effetto del disconoscimento di un credito IVA relativo al periodo di imposta 2007, oltre sanzioni e accessori, conseguente all’omessa dichiarazione IVA per detto periodo di imposta.

La società contribuente ha dedotto che i dati relativi alla sussistenza dell’eccedenza di imposta fossero stati comunicati all’Ufficio e che la dichiarazione IVA fosse stata presentata successivamente.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.

La CTR del Lazio, con sentenza in data 27 aprile 2016, ha rigettato l’appello della società contribuente, stante l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è maturato il credito di imposta. Il giudice di appello ha ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione avrebbe impedito all’Ufficio di procedere con le operazioni di controllo, osservando che la società contribuente avrebbe potuto comunque chiedere il rimborso dell’eccedenza di imposta a termini dell’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente preclusione dell’esercizio della detrazione.

Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.