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Respinto il ricorso di Case&Case s.r.l.


Pubblicato il: 2/3/2023

Nel procedimento, la società Case&Case s.r.l. è affiancata dagli avvocati Salvatore Mileto e Michele Procida.

Sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate notificò alla società Case & Case s.r.l. un avviso di accertamento con il quale recuperava, ai fini Ires, Irap e Iva (oltre sanzioni) per l’anno 2009, maggiori ricavi in relazione a una fattispecie ritenuta elusiva, ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/73, che si snodava attraverso una serie di atti.

Avverso tale avviso di accertamento, la società contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Gorizia che, con sentenza n. 75/01/2014, lo accolse.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia propose appello principale e la società contribuente appello incidentale dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia che, con la sentenza n. 252/03/2016, depositata il 15.09.2016, accolse l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità dell’impugnato avviso di accertamento.

In punto di diritto, la CTR ha affermato che: in pendenza dei complessi iter già avviati da Elettrostudio Energia per il rilascio sia della autorizzazione integrata ambientale ( A.I.A.) che dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio della centrale elettrica a biomasse, era poco rispondente a normale logica la costituzione, nel novembre del 2007, di una specifica società (SERSTA) motivata “dal solo scopo di costituire la centrale” non potendo questa divenire titolare di autorizzazione unica nell’ambito e a conclusione di procedimenti ai quali non aveva dato impulso; la completa assenza di qualsiasi elemento documentale successivo all’ “accordo verbale di massima” del 2006 non consentiva di comprendere appieno la portata nonché i risvolti temporali e giuridici di detto accordo

.Avverso la suddetta sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 25.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.