Rigettato il ricorso di Immobiliare Pisana
Pubblicato il: 2/4/2023
Nel contenzioso, Immobiliare Pisana è affiancata dall'avvocato Giulia Citani.
Con l’ordinanza n. 32996 del 2021 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Immobiliare Pisana srl, fondato su cinque motivi, contro la sentenza n. 7288/14 della CTR del Lazio di reiezione dell’appello proposto contro sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 per IVA, IRAP e IRES per scostamento dagli studi di settore.
Avverso detta ordinanza della Corte la Immobiliare Pisana srl propone ricorso “per la modifica e/o la revocazione”, deducendo l'intervenuta dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 148/2017 (c.d. “rottamazione dei ruoli”) che tuttavia, per errore, non veniva portata a conoscenza di codesto Collegio il quale respingeva il ricorso. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo l'orientamento interpretativo di legittimità, l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità. Nel caso di specie, nella situazione evidenziata dalla ricorrente non risulta alcun errore di fatto revocatorio, che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa.
La Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

